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Come fare per ...
COME FARE PER
Unioni civili
Descrizione:
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile. Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.
Come Fare:
Per unirsi civilmente occorre presentare apposita richiesta ad un Comune a scelta.
Il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta, verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese acquisendo d'ufficio eventuali documenti necessari e prepara un verbale che sarà sottoscritto da entrambi i partner. Entro i 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale, questi ultimi dovranno presentarsi in Comune, in un giorno concordato, per unirsi civilmente davanti all'ufficiale di stato civile e due testimoni.
Se l'unione civile non è costituita nei termini prescritti, la richiesta si considera nulla e occorre rifarla.
Informazioni specifiche:
Regime patrimoniale
Se non c'è altro accordo patrimoniale, il regime patrimoniale dell'unione civile è la comunione dei beni.
Anche per le unioni civili valgono le norme su:
fondo patrimoniale;
comunione legale;
comunione convenzionale;
regime di separazione dei beni;
impresa familiare.
Residenza
I due partner devono concordare e comunicare l'indirizzo della residenza comune.
Scelta del cognome
I partner possono decidere di:
possedere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi
anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
La decisione deve essere comunicata al Comune, ma non comporterà alcuna variazione anagrafica nè di stato civile.
Morte e diritti successori
Alle unioni civili si applicano le stesse disposizioni della successione tra coniugi.
Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.
Certificati e stato civile
Il documento che attesta l'unione civile è rilasciato dall’ufficiale di stato civile e contiene:
i dati anagrafici delle parti;
il regime patrimoniale;
l'indirizzo di residenza comune;
i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
Nei certificati e negli atti che contengono lo stato civile è possibile scrivere "unito civilmente" o "unita civilmente".
Unioni civili di stranieri o all'estero
Le persone residenti all’estero possono presentare la dichiarazione di unione civile al capo dell'ufficio consolare competente.
Se uno straniero vuole unirsi civilmente in Italia, deve presentare al Comune una dichiarazione dell'autorità competente che attesti che nessuna legge del proprio Paese di origine impedisce l'unione civile.
L'autorità consolare trasmette gli atti di unione civile formati all'estero al rispettivo Comune italiano per farli trascrivere negli appositi registri di stato civile.
Impedimento e nullità delle unioni civili
Non è possibile costituire un'unione civile se uno dei due partner:
è sposato o già unito civilmente;
è stato interdetto per infermità mentale;
ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l'altro partner;
è stato condannato per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o del partner della precedente unione civile.
Da matrimonio a unione civile
Se una persona già sposata cambia sesso, è possibile trasformare il matrimonio in unione civile. In questo caso i partner devono presentare apposita dichiarazione al Comune.
Sciogliere l'unione civile
L’unione civile si scioglie quando:
uno o entrambi i partner presentano richiesta al Comune
uno dei partner muore
uno dei partner cambia sesso.
Per lo scioglimento si applicano le norme del Decreto Legge 12/09/2014, n. 132. In questo caso occorre presentare apposita dichiarazione al Comune di residenza di una delle parti o al Comune in cui è stata registrata la dichiarazione costitutiva dell'unione.
È possibile sciogliere l’unione anche da un avvocato dopo una negoziazione assistita.
Dove Rivolgersi:
Affari Generali - Segreteria - Personale - Pubblica Istruzione (vedi dettaglio e orario di apertura)
Documenti allegati:
Richiesta di avvio del procedimento per la costituzione di unione civile (180,5 KB)
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