Accesso ai servizi

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA, CON INDICAZIONE IN FORMA FRUIBILE PER GLI UTENTI, ANCHE ATTRAVERSO ESEMPI, DELLE VARIABILI SU CUI SI BASA IL CALCOLO

(Art. 3 comma 3.1 lett. j) dell'Allegato A del T.I.T.R. (Del. ARERA n° 444/2019/R/RIF)


Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

La TARI è una tassa dovuta annualmente in cambio del servizio che il Comune svolge per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio comunale, nonché per lo spazzamento delle strade; è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualunque titolo, locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.

Nel caso di inizio o variazione dell’occupazione o detenzione di locali o aree sottoposti a tassazione, i contribuenti hanno l’obbligo di presentare all’Ufficio tributi apposita denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo mediante la compilazione dei moduli disponibili nella parte relativa alla modulistica della sezione trasparenza rifiuti..

La tassa è dovuta dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o il possesso fino alla data di cessazione, a condizione che il contribuente presenti dichiarazione di cessazione.

Il tributo riguarda:

  1. Tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale ed accessoria (cantine, solai, garage, tettoie e simili, ecc...), stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l’interno, a qualunque uso adibite (utenze domestiche dotate di servizi di rete - utenze non domestiche per le quali sia ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività), anche se non utilizzate;
  2. le aree scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche.

Sono escluse dalla tassazione:

  1. le parti comuni del condominio, coperte o scoperte, che non sono occupate o detenute in via esclusiva;
  2. le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

 

La tassa, composta da una parte fissa e una variabile (così come previsto dal DPR n. 158/99), viene determinata in base ad una tariffa fissa e ad una tariffa variabile (deliberata annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del PEF – Piano Economico Finanziario del Servizio di igiene urbana), che viene moltiplicata per la superficie calpestabile dichiarata dal contribuente, desunta dalle planimetrie catastali o accertata d’ufficio.

Le tariffe sono differenziate fra le utenze domestiche (per le quali si tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare) e quelle non domestiche (che raggruppano le attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento al codice ATECO).

Annualmente, nell’avviso di pagamento, viene addebitato anche il TEFA –Tributo Provinciale Per L'esercizio Delle Funzioni Di Tutela, Protezione E Igiene Dell'ambiente,  nella misura del 5% della TARI.

Esempi:

utenza domestica di 3 componenti che occupa una superficie di mq 95

quota variabile (che cambia in base al numero dei componenti)

V3

quota fissa/mq (legata al numero dei componenti) x mq (superficie calpestabile)

F (=f3 x mq )

 

-----------------

TARI 2020

T (= V3 + F)

TEFA 2020

E (= 5% di T)

 

---------------

Totale avviso pagamento 2020

X (= T + E)


  

utenza non domestica che occupa una superficie di mq 95

quota variabile/mq x mq (superficie calpestabile)

A (= a x mq)

quota fissa/mq x mq (superficie calpestabile)

B (= b x mq)

 

-----------------

TARI 2020

T (= A + B)

TEFA 2020

E (= 5% di T)

 

---------------

Totale avviso pagamento 2020

X (= T + E)

 

Annualmente viene redatto il PEF – Piano Economico Finanziario che elabora i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio suddividendoli fra le componenti fisse e quelle variabili nel modo seguente:

COMPONENTI FISSE DEL COSTO

riferite a

COMPONENTI VARIABILI DEL COSTO

riferite a

Attività di spazzamento e lavaggio

Attività raccolta e trasporto

Attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti

Attività trattamento, smaltimento e recupero

Attività generali

Obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità del servizio e/o alle modifiche del perimetro di raccolta

Crediti inesigibili

 

Uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni)

Detratta la quota di ricavi dalla vendita di materiale ed energia (da dividere con il Gestore)

Obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità del servizio e/o alle modifiche del perimetro di raccolta

Detratta la quota di ricavi dalla vendita di rifiuti da imballaggio (da dividere con il Gestore)

Il costo complessivo del servizio derivante dal PEF viene quindi ripartito fra il numero degli utenti inseriti nelle liste dei contribuenti, suddivisi fra utenze domestiche (in base al numero dei componenti il nucleo familiare a alla superficie delle abitazioni) e non domestiche (in base alla tipologia delle attività esercitate e alle superfici dei locali commerciali, artigianali, degli uffici e dei depositi) mediante gli algoritmi previsti dal DPR 158/99, generando le tariffe fisse e quelle variabili.

 

RIDUZIONI da Regolamento TARI vigente

Uso discontinuo

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;

Inferiori livelli di prestazione del servizio

  • l tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra i 500 metri e i 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica ed al 60% per le utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri.

Utenze non domestiche non stabilmente attive

  • La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ailocali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

         La predetta riduzione si applica se le condizioni suddette risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

 

AGEVOLAZIONI da deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2020

Per le utenze domestiche;

abitazioni con nucleo familiare con uno, due e tre componenti: agevolazione del 5% nella parte fissa e nella parte variabile;

abitazioni con nucleo familiare con quattro componenti: agevolazione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;

abitazioni con nucleo familiare con cinque o più componenti: agevolazione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;

 

Per le utenze non domestiche di cui:

al punto 04, 10,12,13,14,18,20 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze non domestiche: si applica l’agevolazione del 3% nella parte fissa e nella parte variabile;

al punto 07 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze non domestiche:  si applica l’agevolazione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;

al punto 16 e 17 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze non domestiche: si applica l’agevolazione del 33% nella parte fissa e nella parte variabile;

al punto 17 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze non domestiche: si applica l’agevolazione del 33% nella parte fissa e nella parte variabile;

 

Sono state inoltre introdotte, al fine di supportare le utenze domestiche e non domestiche, in particolare gli esercizi commerciali ed artigianali che per l’emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l’attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19,  solamente per l’anno 2020 , le seguenti nuove agevolazioni TARI:

  • Utenze domestiche agevolazione COVID 19 pari al 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
  • Utenze non domestiche agevolazione COVID 19 pari a:
  • al punto 07 e 18 dell’allegato B del regolamento, categoria utenze non domestiche: si applica l’agevolazione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
  • ai restanti punti dell’allegato B del regolamento, categoria utenze non domestiche: si applica l’agevolazione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

 

 


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